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TARIFFARIO DELLE SPESE E DELLE INDENNITÀ DI MEDIAZIONE
PRIMO INCONTRO
- Devono essere versate dalla parte istante, al momento del deposito della domanda di mediazione, e dalle altre parti al momento della propria adesione al procedimento, le Indennità previste dalle allegate TABELLA 1 e TABELLA 3 (a seconda che si tratti di mediazioni obbligatorie/demandate o volontarie/facoltative); in caso contrario non si potrà dare corso alla procedura.
- I suddetti importi comprendono le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione in acconto; non comprendono invece le spese sostenute dall’Organismo per la convocazione delle parti (pari ad Euro 10,00 per ciascuna comunicazione inviata con Raccomandata), per la sottoscrizione digitale dei verbali e degli accordi quando la parte è priva di propria firma digitale e per il rilascio di copia dei documenti, che sono versate dalla parte nel cui interesse verranno sostenute.
- Quando il primo incontro si conclude senza la conciliazione e il procedimento non prosegue con incontri successivi, nulla è più dovuto.
- Quando il primo incontro si conclude con la conciliazione, sono dovute da ciascuna parte le ulteriori spese di mediazione previste dalla COLONNA A delle allegate TABELLA 2 e TABELLA 4 (a seconda che si tratti di mediazioni obbligatorie/demandate o volontarie/facoltative).
- Le parti sono solidalmente obbligate a corrispondere all’Organismo le ulteriori spese di mediazione previste nel caso di conciliazione al primo incontro, di cui al precedente punto 3.
- Ai fini della corresponsione dell’indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro di interessi si considerano come unica parte.
Iscritto presso il Ministero della Giustizia al n. 1148 del Registro degli Organismi di
Mediazione ai sensi dell’art. 3, comma 1, del d.m. n. 150/2023
INCONTRI SUCCESSIVI AL PRIMO
- Quando il procedimento prosegua oltre il primo incontro, sono dovute da ciascuna parte le ulteriori spese di mediazione previste dalla COLONNA B delle allegate TABELLA 2 e TABELLA 4 (a seconda che si tratti di mediazioni obbligatorie/demandate o volontarie/facoltative); tali indennità devono essere versate dalle parti prima che si tenga il secondo incontro di mediazione, in caso contrario la mediazione non potrà
- Quando il procedimento si concluda senza conciliazione, nulla è più
- Quando il procedimento si conclude con la conciliazione, sono dovute da ciascuna parte le ulteriori spese di mediazione previste dalla COLONNA C delle allegate TABELLA 2 e TABELLA 4 (a seconda che si tratti di mediazioni obbligatorie/demandate o volontarie/facoltative), detratti gli importi già versati di cui al precedente punto 1.
- Le parti sono solidalmente obbligate a corrispondere all’Organismo le ulteriori spese di mediazione in caso di conciliazione o di prosecuzione del procedimento con incontri successivi al primo; anche nel caso in cui le parti (centri di interesse) siano più di due.
- Le spese ed indennità di mediazione, come sopra individuate, non comprendono gli eventuali ulteriori costi connessi a particolari esigenze e/o necessità della specifica mediazione (ad esempio: nomina di un consulente, traduzioni simultanee, spese di trasferta per incontri fuori sede, assistenza di pubblico ufficiale, etc.); le suddette somme, in assenza di accordo diverso, sono di esclusiva spettanza delle parti richiedenti tali servizi (o se richiesti da entrambe le parti in solido tra loro) e devono essere corrisposte al momento del conferimento dell’incarico o dell’espletamento dell’incombente.
- In ogni caso, il saldo, comprensivo degli eventuali ulteriori costi e spese come infra determinati, deve essere versato entro la fine della procedura, prima della consegna del verbale.
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INDENNITÀ DI PRIMO INCONTRO PER LE MEDIAZIONI NELLE MATERIE OBBLIGATORIE E DEMANDATE DAL GIUDICE |
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TABELLA 1 |
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1 - INDENNITA’ PER SPESE DI AVVIO |
2 - INDENNITA’ PER SPESE DI MEDIAZIONE PRIMO INCONTRO |
(1+2) TOTALE DA PAGARE PER IL PRIMO INCONTRO |
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VALORE DELLA LITE DETERMINABILE |
SCAGLIONI |
SENZA IVA |
CON IVA AL 22% |
SCAGLIONI |
SENZA IVA |
CON IVA AL 22% |
SCAGLIONI |
SENZA IVA |
CON IVA AL 22% |
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|
Fino a € 1.000,00 |
€ 32,00 |
€ 39,04 |
Fino a € 1.000,00 |
€ 48,00 |
€ 58,56 |
Fino a € 1.000,00 |
€ 80,00 |
€ 97,60 |
||
|
Da € 1.000,01 a € 50.000,00 |
€ 60,00 |
€ 73,20 |
Da € 1.000,01 a € 50.000,00 |
€ 96,00 |
€ 117,12 |
Da € 1.000,01 a € 50.000,00 |
€ 156,00 |
€ 190,32 |
||
|
Superiore a € 50.000,00* |
€ 88,00 |
€ 107,36 |
Superiore a € 50.000,00* |
€ 136,00 |
€ 165,92 |
Superiore a € 50.000,00* |
€ 224,00 |
€ 273,28 |
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|
SCAGLIONI |
SENZA IVA |
CON IVA AL 22% |
SCAGLIONI |
SENZA IVA |
CON IVA AL 22% |
SCAGLIONI |
SENZA IVA |
CON IVA AL 22% |
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|
INDETERMINABILE |
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INDETERMINABILE |
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INDETERMINABILE |
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VALORE DELLA LITE |
BASSO |
€ 88,00 |
€ 107,36 |
BASSO |
€ 48,00 |
€ 58,56 |
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|
BASSO |
€ 136,00 |
€ 165,92 |
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INDETERMINABILE |
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BASSO, MEDIO E ALTO |
INDETERMINABILE MEDIO |
€ 88,00 |
€ 107,36 |
INDETERMINABILE MEDIO |
€ 96,00 |
€ 117,12 |
INDETERMINABILE MEDIO |
€ 184,00 |
€ 224,48 |
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INDETERMINABILE |
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|
INDETERMINABILE
|
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|
INDETERMINABILE |
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|
ALTO |
€ 88,00 |
€ 107,36 |
ALTO |
€ 136,00 |
€ 165,92 |
ALTO |
€ 224,00 |
€ 273,28 |
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|
* Quando il valore della lite è INDETERMINATO o INDETERMINABILE si applica lo scaglione per controversie di valore superiore a € 50.000,00 |
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ULTERIORI SPESE (calcolate in conformità ai minimi di cui alla Tabella A del D.M. n. 150 del 24/10/2023) PER LE MEDIAZIONI NELLE MATERIE OBBLIGATORIE E DEMANDATE DAL GIUDICE |
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TABELLA 2 |
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Ulteriori spese di mediazione in caso di conciliazione al primo incontro |
Ulteriori spese di mediazione in caso di mancato accordo oltre il primo incontro |
Ulteriori spese di mediazione in caso di conciliazione oltre il primo incontro |
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COLONNA A |
COLONNA B |
COLONNA C |
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VALORE DELLA LITE |
Senza Iva |
Totale con Iva al 22% |
Senza Iva |
Totale con Iva al 22% |
Senza Iva |
Totale con Iva al 22% |
|
Fino a euro 1.000,00 |
€ 17,60 |
€ 21,47 |
€ 16,00 |
€ 19,52 |
€ 20,00 |
€ 24,40 |
|
Da euro 1.001,00 a euro 5.000,00 |
€ 35,20 |
€ 42,94 |
€ 32,00 |
€ 39,04 |
€ 40,00 |
€ 48,80 |
|
Da euro 5.001,00 a euro 10.000,00 |
€ 149,60 |
€ 182,51 |
€ 136,00 |
€ 165,92 |
€ 170,00 |
€ 207,40 |
|
Da euro 10.001,00 a euro 25.000,00 |
€ 281,60 |
€ 343,55 |
€ 256,00 |
€ 312,32 |
€ 320,00 |
€390,40 |
|
Da euro 25.001,00 a euro 50.000,00 |
€ 528,00 |
€ 644,16 |
€ 480,00 |
€ 585,60 |
€ 600,00 |
€ 732,00 |
|
Da euro 50.001,00 a euro 150.000,00* |
€ 906,40 |
€ 1.105,81 |
€ 824,00 |
€ 1.005,28 |
€ 1.030,00 |
€ 1.256,60 |
|
Da euro 150.001,00 a euro 250.000,00 |
€ 1.170,40 |
€ 1.427,89 |
€ 1.064,00 |
€ 1.298,08 |
€ 1.330,00 |
€ 1.622,60 |
|
Da euro 250.001,00 a euro 500.000,00 |
€ 2.050,40 |
€ 2.501,49 |
€ 1.864,00 |
€ 2.274,08 |
€ 2.330,00 |
€ 2.842,60 |
|
Da euro 500.001,00 a euro 1.500.000,00 |
€ 3.282,40 |
€ 4.004,53 |
€ 2.984,00 |
€ 3.640,48 |
€ 3.730,00 |
€ 4.550,60 |
|
Da euro 1.500.001,00 a euro 2.500.000,00 |
€ 3.898,40 |
€ 4.756,05 |
€ 3.544,00 |
€ 4.323,68 |
€ 4.430,00 |
€ 5.404,60 |
|
Da euro 2.500.001,00 a euro 5.000.000,00 |
€ 5.570,40 |
€ 6.795,89 |
€ 5.064,00 |
€ 6.178,08 |
€ 6.330,00 |
€ 7.722,60 |
|
Oltre euro 5.000.000,00 |
[(0,20% del valore - € 136) x 10%] + Iva al 22% |
[(0,20% del valore - € 136)] + Iva al 22% |
[(0,20% del valore - € 136) x 25%] + Iva al 22% |
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|
*Quando il valore della controversia è INDETERMINATO o INDETERMINABILE si applica lo scaglione da euro 50.000,00 a euro 150.000,00 |
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INDENNITÀ DI PRIMO INCONTRO PER LE MEDIAZIONI NELLE MATERIE FACOLTATIVE |
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TABELLA 3 |
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|
1 - INDENNITA’ PER SPESE DI AVVIO |
2 - INDENNITA’ PER SPESE DI MEDIAZIONE PRIMO INCONTRO |
(1+2) TOTALE DA PAGARE PER IL PRIMO INCONTRO |
|||||||
|
VALORE DELLA LITE DETERMINABILE |
SCAGLIONI |
SENZA IVA |
CON IVA AL 22% |
SCAGLIONI |
SENZA IVA |
CON IVA AL 22% |
SCAGLIONI |
SENZA IVA |
CON IVA AL 22% |
|
|
Fino a € 1.000,00 |
€ 40,00 |
€ 48,80 |
Fino a € 1.000,00 |
€ 60,00 |
€ 73,20 |
Fino a € 1.000,00 |
€ 100,00 |
€ 122,00 |
||
|
Da € 1.000,01 a € 50.000,00 |
€ 75,00 |
€ 91,50 |
Da € 1.000,01 a € 50.000,00 |
€ 120,00 |
€ 146,40 |
Da € 1.000,01 a € 50.000,00 |
€ 195,00 |
€ 237,90 |
||
|
Superiore a € 50.000,00* |
€ 110,00 |
€ 134,20 |
Superiore a € 50.000,00* |
€ 170,00 |
€ 207,40 |
Superiore a € 50.000,00* |
€ 280,00 |
€ 341,60 |
||
|
|
SCAGLIONI |
SENZA IVA |
CON IVA AL 22% |
SCAGLIONI |
SENZA IVA |
CON IVA AL 22% |
SCAGLIONI |
SENZA IVA |
CON IVA AL 22% |
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INDETERMINABILE |
|
|
INDETERMINABILE |
|
|
INDETERMINABILE
|
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|
VALORE DELLA LITE |
BASSO |
€ 110,00 |
€ 134,20 |
BASSO |
€ 60,00 |
€ 73,20 |
||||
|
BASSO |
€ 170,00 |
€ 207,40 |
||||||||
|
INDETERMINABILE
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BASSO, MEDIO E ALTO |
INDETERMINABILE MEDIO |
€ 110,00 |
€ 134,20 |
INDETERMINABILE MEDIO |
€ 120,00 |
€ 146,40 |
INDETERMINABILE MEDIO |
€ 230,00 |
€ 280,60 |
|
|
|
INDETERMINABILE |
|
|
INDETERMINABILE |
|
|
INDETERMINABILE |
|
|
|
|
|
ALTO |
€ 110,00 |
€ 134,20 |
ALTO |
€ 170,00 |
€ 207,40 |
ALTO |
€ 280,00 |
€ 341,60 |
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|
* Quando il valore della lite è INDETERMINATO o INDETERMINABILE si applica lo scaglione per controversie di valore superiore a € 50.000,00 |
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ULTERIORI SPESE (calcolate in conformità ai minimi di cui alla Tabella A del D.M. n. 150 del 24/10/2023) PER LE MEDIAZIONI NELLE MATERIE FACOLTATIVE |
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TABELLA 4 |
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Ulteriori spese di mediazione in caso di conciliazione al primo incontro |
Ulteriori spese di mediazione in caso di mancato accordo oltre il primo incontro |
Ulteriori spese di mediazione in caso di conciliazione oltre il primo incontro |
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COLONNA A |
COLONNA B |
COLONNA C |
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VALORE DELLA LITE |
Senza Iva |
Totale con Iva al 22% |
Senza Iva |
Totale con Iva al 22% |
Senza Iva |
Totale con Iva al 22% |
|
Fino a euro 1.000,00 |
€ 22,00 |
€ 26,84 |
€ 20,00 |
€ 24,40 |
€ 25,00 |
€ 30,50 |
|
Da euro 1.001,00 a euro 5.000,00 |
€ 44,00 |
€ 53,68 |
€ 40,00 |
€ 48,80 |
€ 50,00 |
€ 61,00 |
|
Da euro 5.001,00 a euro 10.000,00 |
€ 187,00 |
€ 228,14 |
€ 170,00 |
€ 207,40 |
€ 212,50 |
€ 259,25 |
|
Da euro 10.001,00 a euro 25.000,00 |
€ 352,00 |
€ 429,44 |
€ 320,00 |
€ 390,40 |
€ 400,00 |
€ 488,00 |
|
Da euro 25.001,00 a euro 50.000,00 |
€ 660,00 |
€ 805,20 |
€ 600,00 |
€ 732,00 |
€ 750,00 |
€ 915,00 |
|
Da euro 50.001,00 a euro 150.000,00* |
€ 1.133,00 |
€ 1.382,26 |
€ 1.030,00 |
€ 1.256,60 |
€ 1.287,50 |
€ 1.570,75 |
|
Da euro 150.001,00 a euro 250.000,00 |
€ 1.463,00 |
€ 1.784,86 |
€ 1.330,00 |
€ 1.622,60 |
€ 1.662,50 |
€ 2.028,25 |
|
Da euro 250.001,00 a euro 500.000,00 |
€ 2.563,00 |
€ 3.126,86 |
€ 2.330,00 |
€ 2.842,60 |
€ 2.912,50 |
€ 3.553,25 |
|
Da euro 500.001,00 a euro 1.500.000,00 |
€ 4.103,00 |
€ 5.005,66 |
€ 3.730,00 |
€ 4.550,60 |
€ 4.662,50 |
€ 5.688,25 |
|
Da euro 1.500.001,00 a euro 2.500.000,00 |
€ 4.873,00 |
€ 5.945,06 |
€ 4.430,00 |
€ 5.404,60 |
€ 5.537,50 |
€ 6.755,75 |
|
Da euro 2.500.001,00 a euro 5.000.000,00 |
€ 6.963,00 |
€ 8.494,86 |
€ 6.330,00 |
€ 7.722,60 |
€ 7.912,50 |
€ 9.653,25 |
|
Oltre euro 5.000.000,00 |
[(0,20% del valore - € 170) x 10%] + Iva al 22% |
[(0,20% del valore - € 170)] + Iva al 22% |
[(0,20% del valore - € 170) x 25%] + Iva al 22% |
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*Quando il valore della controversia è INDETERMINATO o INDETERMINABILE si applica lo scaglione da euro 50.000,00 a euro 150.000,00 |
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ORGANISMO DI MEDIAZIONE CRISIMED S.R.L.
REGOLAMENTO DI PROCEDURA DEGLI ORGANISMI PRIVATI
(decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, legge 26 novembre 2021, n. 206, decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 149 e, in particolare, l’art. 7, che ha modificato e integrato il d.lgs. n. 28/2010, decreto ministeriale 24 ottobre 2023 n. 150)
- Il presente regolamento contiene l’autonoma disciplina della procedura di mediazione e dei relativi costi nonché le indicazioni di cui al d.m. n. 150/2023.
- Chiunque può accedere alla mediazione per la conciliazione di una controversia civile e commerciale vertente su diritti disponibili, secondo le disposizioni di cui al d.lgs. n. 28/2010 come modificato dal d.lgs. n. 149/2022.
- Nelle controversie di cui all’art. 5, comma 1, e nei casi di cui all’art. 5-quater del d.lgs. n. 28/2010 l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
- Nelle controversie di cui all’art. 5, comma 1, e nei casi di cui all’art. 5-quater del d.lgs. n. 28/2010 il mediatore tiene il primo incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione.
- Tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.
- Il verbale contenente l'accordo di conciliazione è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di centomila euro, altrimenti l'imposta è dovuta per la parte eccedente.
- Il trattamento dei dati sensibili e giudiziari forniti dalle parti nell'ambito dell'attività di mediazione avviene in conformità a quanto dispone l'articolo 47, comma 6, del d.m. 150/2023.
IL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE
- Al procedimento di mediazione si applica il regolamento dell'organismo scelto dalle parti, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 8 del d.lgs. n. 28/2010.
- Gli atti del procedimento di mediazione e il relativo svolgimento non sono soggetti a formalità.
- Le parti possono manifestare la volontà di svolgere la mediazione in modalità telematica; anche quando la mediazione non è svolta in modalità telematica ciascuna delle parti può svolgere uno o più incontri da remoto.
- La domanda di mediazione è depositata dalla parte che intende avviare la mediazione presso un organismo che ha la propria sede principale o secondaria nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia che si intende proporre.
- In caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all'organismo territorialmente competente presso il quale è stata presentata la prima domanda. Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data del deposito dell'istanza.
- Il luogo di svolgimento della mediazione è derogabile con il consenso delle parti, del mediatore e del responsabile dell’organismo.
- La mediazione si svolge nelle sedi dell’organismo comunicate ed accreditate presso il Ministero della giustizia.
- L’organismo può altresì avvalersi, ai sensi dell’art. 6, co. 1, lett. t), del d.m. n. 150/2023, delle strutture, del personale e dei mediatori di altri organismi con i quali ha raggiunto a tal fine un accordo, anche per singoli affari di mediazione.
AVVIO DELLA MEDIAZIONE
- La domanda di mediazione può essere presentata on line, per posta ordinaria o presso l’organismo, sui modelli predisposti e pubblicati sul proprio sito o in forma libera, e deve indicare:
- a) il nome dell’organismo di mediazione;
- b) nome, dati identificativi e recapiti delle parti e dei loro eventuali rappresentanti muniti dei necessari poteri e dei difensori (ove previsti o presenti), presso cui effettuare le dovute comunicazioni;
- c) l’oggetto e le ragioni della pretesa;
- d) il valore della controversia individuato secondo i criteri stabiliti dal codice di procedura civile. Per le liti di valore indeterminato, indeterminabile ovvero ove vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l’organismo decide il valore di riferimento e lo comunica alle parti. Il valore della lite può essere nuovamente determinato. Si applicano in ogni caso le previsioni di cui all’art. 29 del d.m. n. 150/2023.
- Quando la domanda di mediazione è stata protocollata, il responsabile dell'organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti, che deve tenersi non prima di venti e non oltre quaranta giorni dal deposito della domanda, salvo diversa concorde indicazione delle parti.
- La domanda di mediazione, la designazione del mediatore, la sede, la data e l'orario dell'incontro, le modalità di svolgimento della procedura e ogni altra informazione utile sono comunicate alle parti, a cura dell'organismo, con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione.
- Dal momento in cui la comunicazione di cui al punto che precede perviene a conoscenza delle parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale e impedisce la decadenza per una sola volta. La parte può a tal fine comunicare all'altra parte la domanda di mediazione già presentata all'organismo di mediazione, fermo l'obbligo dell'organismo di procedere alle suddette comunicazioni.
- Le parti partecipano personalmente alla procedura di mediazione. In presenza di giustificati motivi, possono delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia. Ove necessario, il mediatore chiede alle parti di dichiarare i poteri di rappresentanza e ne dà atto a verbale.
- I soggetti diversi dalle persone fisiche partecipano alla procedura di mediazione avvalendosi di rappresentanti o delegati a conoscenza dei fatti e muniti dei poteri necessari per la composizione della controversia. Ove necessario, il mediatore chiede alle parti di dichiarare i poteri di rappresentanza e ne dà atto a verbale.
- Nei casi previsti dall'articolo 5, comma 1 del d.lgs. n. 28/2010 ovvero quando la mediazione è demandata dal giudice, le parti sono assistite dai rispettivi avvocati.
- Al primo incontro, il mediatore espone la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione, e si adopera affinché le parti raggiungano un accordo di conciliazione. Le parti e gli avvocati che le assistono cooperano in buona fede e lealmente al fine di realizzare un effettivo confronto sulle questioni controverse. Del primo incontro è redatto, a cura del mediatore, verbale sottoscritto da tutti i partecipanti.
- Il tempo destinato allo svolgimento del primo incontro di mediazione non può essere inferiore a due ore e può essere esteso nell'ambito della medesima giornata qualora ricorrano le seguenti condizioni: particolare complessità delle questioni controverse, rilevante numero delle parti, concreta possibilità del buon esito della procedura di mediazione.
- Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, l'organismo può nominare uno o più mediatori ausiliari.
- Il mediatore può avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali, su concorde volontà delle parti, che devono provvedere alla corresponsione del compenso ad essi spettante, calcolato e liquidato sulla base delle tariffe professionali stabilite con d.m. 30 maggio 2002 per i periti e i CTU nominati dal tribunale.
Al momento della nomina dell'esperto, le parti possono convenire la producibilità in giudizio della sua relazione, anche in deroga all'articolo 9 del d.lgs. n.28/2010. In tal caso, la relazione è valutata ai sensi dell'articolo 116, comma primo, del codice di procedura civile.
- Le comunicazioni tra tutte le parti coinvolte nel procedimento potranno avvenire anche con modalità telematiche come descritto sul sito dell’organismo, ove può essere scaricata anche la modulistica.
DURATA DELLA MEDIAZIONE
- Il procedimento di mediazione ha una durata di sei mesi, prorogabile dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza, per periodi di volta in volta non superiori a tre mesi.
- Quando il giudice procede ai sensi dell'articolo 5, comma 2, o dell'articolo 5-quater, comma 1, del d.lgs. 28/2010, il procedimento di mediazione ha una durata di sei mesi, prorogabile dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza, per una sola volta, di ulteriori tre mesi.
- Il termine di durata del procedimento di mediazione non è soggetto a sospensione feriale. Il predetto termine nel caso di cui al comma 1 decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione e, nel caso di cui al comma 2, decorre dalla data di deposito dell'ordinanza con la quale il giudice adotta i provvedimenti previsti dall'articolo 5, comma 2, o dall'articolo 5-quater, comma 1, del d.lgs. 28/2010.
- La proroga ai sensi dei commi 1 e 2 risulta da accordo scritto delle parti allegato al verbale di mediazione o risultante da esso. Nei casi di cui al comma 2, le parti comunicano al giudice la proroga del termine mediante produzione in giudizio dell'accordo scritto o del verbale da cui esso risulta.
CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO
- Se è raggiunto un accordo di conciliazione, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo medesimo. Quando l'accordo non è raggiunto, il mediatore ne dà atto nel verbale e può formulare una proposta di conciliazione da allegare al verbale. In ogni caso, il mediatore formula una proposta di conciliazione se le parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque momento del procedimento. Prima della formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all'articolo 13 del d.lgs. n. 28/2010.
- La proposta di conciliazione è formulata e comunicata alle parti per iscritto. Le parti fanno pervenire al mediatore, per iscritto ed entro sette giorni dalla comunicazione o nel maggior termine indicato dal mediatore, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata. Salvo diverso accordo delle parti, la proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento.
- L'accordo di conciliazione contiene l'indicazione del relativo valore.
- Il verbale conclusivo della mediazione, contenente l'eventuale accordo, è sottoscritto dalle parti, dai loro avvocati e dagli altri partecipanti alla procedura nonché dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere e, senza indugio, ne cura il deposito presso la segreteria dell'organismo. Nel verbale il mediatore dà atto della presenza di coloro che hanno partecipato agli incontri e delle parti che, pur regolarmente invitate, sono rimaste assenti.
- Il verbale contenente l'eventuale accordo di conciliazione è redatto in formato digitale o, se in formato analogico, in tanti originali quante sono le parti che partecipano alla mediazione, oltre ad un originale per il deposito presso l'organismo.
- Del verbale contenente l'eventuale accordo depositato presso la segreteria dell'organismo è rilasciata copia alle parti che lo richiedono. E' fatto obbligo all'organismo di conservare copia degli atti dei procedimenti trattati per almeno un triennio dalla data della loro conclusione.
- Se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall'articolo 2643 del codice civile, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione dell'accordo di conciliazione deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. L'accordo raggiunto, anche a seguito della proposta del mediatore, può prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento.
8.Ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite dagli avvocati, l'accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati, anche con le modalità di cui all'articolo 8-bis del d.lgs. 28/2010, costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico. L'accordo di cui al periodo precedente deve essere integralmente trascritto nel precetto ai sensi dell'articolo 480, secondo comma, del codice di procedura civile.
- In tutti gli altri casi l'accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, con decreto del presidente del tribunale, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell'ordine pubblico. Nelle controversie transfrontaliere di cui all'articolo 2 della direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, il verbale è omologato dal presidente del tribunale nel cui circondario l'accordo deve avere esecuzione.
- Con l'omologazione l'accordo costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.
OBBLIGHI DEL MEDIATORE E DELL’ORGANISMO NELLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE
- Il mediatore è nominato tra quelli inseriti nell’elenco dei mediatori iscritti con provvedimento del Responsabile del registro.
- La lista dei mediatori è consultabile sul sito https:\\mediazione.giustizia.it e sul sito dell’organismo.
- Il mediatore:
- a) ha l’obbligo di sottoscrivere, per ciascun affare per il quale è designato e per poter iniziare il procedimento, una dichiarazione di indipendenza e di imparzialità, a tal fine utilizzando la seguente formula, previa dichiarazione di impegno, contenuta nel modulo allegato (v. allegato).
- b) deve comunicare immediatamente al responsabile dell'organismo e alle parti tutte le circostanze, emerse durante la procedura, idonee ad incidere sulla sua indipendenza e imparzialità;
- c) non può (e con lui i suoi ausiliari) assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, fatta eccezione per quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera o del servizio e non può percepire compensi direttamente dalle parti;
- d) deve formulare le proposte di conciliazione nel rispetto dell'ordine pubblico e delle norme imperative;
- in caso di sopravvenuta impossibilità di svolgere l’incarico, l'organismo procederà alla sostituzione del mediatore, senza indugio;
- su istanza di parte, il responsabile dell'organismo provvede alla eventuale sostituzione del mediatore. Quando la mediazione è svolta dal responsabile dell'organismo, competente a decidere è il Comitato Scientifico;
- le parti possono indicare concordemente un mediatore tra quelli inseriti nell'elenco dell'organismo. In difetto di indicazione o quando l'organismo ritiene di dover disattendere la concorde indicazione delle parti, la designazione del mediatore avverrà secondo i seguenti criteri di assegnazione degli affari, tenuto conto della specifica competenza del mediatore e nel rispetto della rotazione.
Nell’assegnazione dell’incarico fra i diversi mediatori si procederà, in primo luogo, a valutare la natura della controversia e, di conseguenza, a identificare la necessaria competenza professionale che appare maggiormente idonea e, in tale ambito, il grado di competenza in materia di mediazione di ciascun mediatore, tenendo conto del periodo di svolgimento dell’attività di mediazione, del grado di specializzazione, dei contributi scientifici redatti, del numero di mediazioni svolte, del numero di mediazioni svolte con successo.
Ove trattasi di controversia rientrante in ambiti che, secondo la valutazione del responsabile dell’organismo, sono da considerarsi di normale gestione, potrà essere seguito un criterio di turnazione. Se la controversia presenta profili di alta difficoltà (sia sul piano della definizione in diritto che di applicazione delle tecniche di mediazione) si dovrà applicare il criterio della turnazione tra mediatori di pari grado di competenza;
- Le cause di incompatibilità del mediatore sono quelle previste dal codice etico/ codice deontologico;
- Non sono consentite comunicazioni riservate delle parti al solo mediatore, eccettuate quelle effettuate in occasione delle sessioni separate;
RISERVATEZZA
- Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell'organismo o partecipa al procedimento di mediazione è tenuto all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo.
- Rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni, il mediatore è altresì tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti.
- Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l'insuccesso della mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni. Sul contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio.
- Il mediatore non può essere tenuto a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione, né davanti all'autorità giudiziaria né davanti ad altra autorità.
CONSEGUENZE DELLA MANCATA PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE
- Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al primo incontro del procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile.
- Quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità, il giudice condanna la parte costituita che non ha partecipato al primo incontro senza giustificato motivo al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.
- Nei casi di cui al punto che precede, con il provvedimento che definisce il giudizio, il giudice, se richiesto, può altresì condannare la parte soccombente che non ha partecipato alla mediazione al pagamento in favore della controparte di una somma equitativamente determinata in misura non superiore nel massimo alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione.
PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale ai sensi dell'articolo 5, comma 1, ovvero dell'articolo 5-quater, comma 2 del d.lgs. n.28/2010, all'organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
Il patrocinio a spese dello Stato è regolamentato dal capo II-Bis del d.lgs. n. 28/2010.
ACCESSO AGLI ATTI DELLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE
- Le parti che partecipano al procedimento di mediazione hanno il diritto di accesso agli atti del procedimento depositati nelle sessioni comuni e ciascuna parte ha diritto di accesso agli atti depositati nella propria sessione separata.
- Ciascuna parte può chiedere- mediante istanza contenente l’indicazione della motivazione per la quale si fa richiesta- l’accesso agli atti sia mediante esame visivo dei documenti sia mediante il rilascio di copia dei documenti, anche su supporto informatico. In questo caso, il rilascio di copia può essere subordinato al pagamento di un costo di riproduzione/scansione.
SOSPENSIONE E CANCELLAZIONE DELL’ORGANISMO
- In caso di sospensione o di cancellazione, l’organismo ne dà immediata comunicazione ai mediatori inseriti nei propri elenchi e alle parti dei procedimenti in corso.
- Dopo la comunicazione della sospensione o della cancellazione l'organismo non può erogare i servizi previsti dalla vigente normativa.
- La cancellazione non fa venire meno l'obbligo di conservazione previsto dall'articolo 8-bis, comma 5, del decreto legislativo n.28/2010 e dall'articolo 16, comma 4, del d.m. n.150/2023.
4.La procedura di mediazione può proseguire davanti ad altro organismo del medesimo circondario, in conformità all’articolo 41 del d.m. n. 150/2023.
SPESE DI MEDIAZIONE
L’organismo di mediazione adotta la tabella delle spese di mediazione per gli organismi pubblici di cui all’art. 31 del d.m. n.150/2023 allegato A.
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PREMESSA
Il Codice etico dell’Organismo è una carta dei diritti e doveri morali tesa alla definizione delle responsabilità etico-sociali di ogni partecipante alla sua organizzazione e al suo funzionamento. Il Codice etico pertanto è teso a definire l’insieme dei principi ai quali sono chiamati ad uniformarsi tutte le persone che a vario titolo partecipano all’ organizzazione e al funzionamento dell’Organismo stesso.
Il Codice Etico comunque non sostituisce e non prevale sulle leggi vigenti.
PARTE PRIMA
Codice di condotta per l’organismo di conciliazione Per Mediatori
Codice di condotta per l’organismo di MEDIAZIONE Per Mediatori
Principi generali
L’organismo basa tutta la propria organizzazione secondo i seguenti principi generali:
- responsabilità verso l’utenza e verso i propri interlocutori primari ( mediatori, avvocati, parti, e collaboratori ) oltre alla piena responsabilità verso la collettività;
- dovere di aggiornamento e formazione professionale del personale e di tutti coloro che collaborano con l’organismo.
Uguaglianza
L’organismo di mediazione ripudia ogni tipo di discriminazione fondata sul sesso, sull’età, sulla nazionalità, sullo stato di salute, sulla razza, sulla lingua, sulla religione e sulle opinioni politiche.
L’organismo si impegna ad assistere nella richiesta di mediazione chiunque ad esso si rivolga per finalità non contrarie alla legge.
Correttezza
Tutti i soggetti che collaborano con l’organismo di mediazione e che partecipano all’attività dello stesso organismo, ivi compresi i soggetti che partecipano alle singole procedure di mediazione, devono uniformarsi ai principii di correttezza e lealtà reciproche.
Conflitto di interesse
Tutti i soggetti che collaborano all’organismo di mediazione e che partecipano all’attività dello stesso organismo, ivi compresi i soggetti che partecipano alle singole procedure di mediazione, devono evitare qualsiasi situazione di conflitto di interesse nei confronti dell’organismo stesso o delle parti in mediazione rispettando, comunque, le decisioni che in proposito vengono assunte dall’organismo.
Riservatezza
Tutti i soggetti che collaborano con l’organismo di mediazione e che partecipano all’attività dello stesso organismo, ivi compresi i soggetti che partecipano alle singole procedure di mediazione, sono tenuti all’obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento stesso. L’organismo garantisce nell’acquisizione, trattamento e archiviazione di tutte le informazioni, relative a dati sensibili e non, il rispetto dell’attuale disciplina sulla privacy. Il mediatore deve rispettare tutti i doveri ed obblighi previsti dalla vigente normativa e dal presente codice etico ed è tenuto alla riservatezza in ordine ad ogni informazione assunta nell’espletamento della propria funzione. Anche a tal fine il mediatore deve eseguire personalmente la sua prestazione.
Equità, uguaglianza e diligenza.
L’Organismo si impegna ad essere indipendente e quindi, nello svolgimento del servizio, a non porre in essere condotte o comportamenti parziali e ingiusti. Parimenti i singoli mediatori e quanti collaborano o sono dipendenti dell’organismo devono rispettare il criterio dell’imparzialità e dell’indipendenza. L’Organismo, nello svolgimento della sua attività, si impegna a seguire il canone della diligenza professionale.
Linguaggio
L’organismo di mediazione, unitamente ai propri mediatori, dipendenti e collaboratori, si impegna nella comunicazione verbale e scritta rivolta a destinatari, terzi e utenti, a utilizzare un linguaggio chiaro e comprensibile. L’Organismo si impegna a consegnare il proprio Codice Etico ai propri mediatori, dipendenti e collaboratori ed ai singoli utenti.
Effetti della violazione e della inosservanza del codice etico
La violazione o l’inosservanza del Codice Etico da parte dei soggetti ad esso tenuti comporta oltre alla risoluzione di diritto del rapporto giuridico in essere con gli stessi anche la possibilità , per l’Organismo stesso, di chiedere il risarcimento dei danni subiti e subendi.
PARTE SECONDA
Codice Europeo di condotta per mediatori
Codice Europeo di condotta per mediatori
Il presente codice di condotta stabilisce una serie di principi ai quali i singoli mediatori devono attenersi.
Ai fini del codice di condotta, per mediazione si intende un procedimento, comunque definito o generalmente qualificato in ciascuno Stato membro, con cui due o più parti mirano a raggiungere un accordo per la risoluzione della controversia che li oppone, senza la pronuncia di una sentenza e con l'assistenza di un terzo (in prosieguo: “il mediatore”).
L’adesione al codice di condotta non pregiudica l'applicazione della normativa nazionale o delle regole che disciplinano le singole professioni.
1.COMPETENZA, NOMINA E ONORARI DEI MEDIATORI E PROMOZIONE DEI LORO SERVIZI
1.1. Competenza
I mediatori devono essere competenti e conoscere a fondo il procedimento di mediazione.
Elementi rilevanti comprendono una formazione adeguata e un continuo aggiornamento della propria istruzione e pratica nelle capacità di mediazione, avuto riguardo alle norme pertinenti e ai sistemi di accesso alla professione.
1.2. Nomina
Il mediatore deve consultarsi con le parti riguardo alle date in cui la mediazione potrà aver luogo. Prima di accettare l’incarico, il mediatore deve verificare di essere dotato della preparazione e competenza necessarie a condurre la mediazione del caso proposto e, su richiesta, dovrà fornire alle parti informazioni in merito.
1.3. Onorari
Ove non sia stato già previsto, il mediatore deve sempre fornire alle parti informazioni complete sulle modalità di remunerazione che intende applicare. Il mediatore non dovrà accettare una mediazione prima che le condizioni della propria remunerazione siano state approvate da tutte le parti interessate.
1.4. Promozione dei servizi del mediatore
I mediatori possono promuovere la propria attività, purché in modo professionale, veritiero e dignitoso.
- INDIPENDENZA ED IMPARZIALITÀ
2.1. Indipendenza
Qualora esistano circostanze che possano (o possano sembrare) intaccare l'indipendenza del mediatore o determinare un conflitto di interessi, il mediatore deve informarne le parti prima di agire o di proseguire la propria opera.
Le suddette circostanze includono:
– qualsiasi relazione di tipo personale o professionale con una delle parti;
– qualsiasi interesse di tipo economico o di altro genere, diretto o indiretto, in relazione all’esito della mediazione;
– il fatto che il mediatore, o un membro della sua organizzazione, abbia agito in qualità diversa da quella di mediatore per una o più parti.
In tali casi il mediatore può accettare l’incarico o proseguire la mediazione solo se con il consenso espresso delle parti.
Il dovere di informazione costituisce un obbligo che persiste per tutta la durata del procedimento.
2.2. Imparzialità
Il mediatore deve in ogni momento agire nei confronti delle parti in modo imparziale,
cercando altresì di apparire come tale, e deve impegnarsi ad assistere equamente tutte le parti nel procedimento di mediazione.
3.L’ACCORDO, IL PROCEDIMENTO E LA RISOLUZIONE DELLA CONTROVERSIA
3.1. Procedura
Il mediatore deve sincerarsi che le parti coinvolte nella mediazione comprendano le caratteristiche del procedimento di mediazione e il ruolo del mediatore e delle parti nell’ambito dello stesso.
Il mediatore deve, in particolare, fare in modo che prima dell’avvio della mediazione le parti abbiano compreso ed espressamente accettato i termini e le condizioni dell’accordo di mediazione, incluse le disposizioni applicabili in tema di obblighi di riservatezza in capo al mediatore e alle parti.
Il mediatore deve condurre il procedimento in modo appropriato, tenendo conto delle circostanze del caso, inclusi possibili squilibri nei rapporti di forza, eventuali desideri espressi dalle parti e particolari disposizioni normative, nonché l’esigenza di una rapida risoluzione della controversia. Le parti possono concordare con il mediatore il modo in cui la mediazione dovrà essere condotta, con riferimento a un insieme di regole o altrimenti.
Se lo reputa opportuno, il mediatore può ascoltare le parti separatamente.
3.2. Correttezza del procedimento
Il mediatore deve assicurarsi che tutte le parti possano intervenire adeguatamente nel procedimento.
Il mediatore deve informare le parti, e può porre fine alla mediazione, nel caso in cui:
– sia raggiunto un accordo che al mediatore appaia non azionabile o illegale, avuto riguardo alle circostanze del caso e alla competenza del mediatore per raggiungere tale valutazione.
3.3. Fine del procedimento
Il mediatore deve adottare tutte le misure appropriate affinché l'eventuale accordo raggiunto tra le parti si fondi su un consenso informato e tutte le parti ne comprendano i termini.
Le parti possono ritirarsi dalla mediazione in qualsiasi momento senza fornire alcuna giustificazione.
Il mediatore deve, su richiesta delle parti e nei limiti della propria competenza, informare le parti delle modalità in cui le stesse possono formalizzare l’accordo e delle possibilità di rendere l’accordo esecutivo.
- RISERVATEZZA
Il mediatore deve mantenere la riservatezza su tutte le informazioni derivanti dalla mediazione o relative ad essa, compresa la circostanza che la mediazione è in corso o si è svolta, ad eccezione dei casi in cui sia obbligato dalla legge o da ragioni di ordine pubblico.
Qualsiasi informazione riservata comunicata al mediatore da una delle parti non dovrà essere rivelata all’altra senza il consenso della parte o a meno che ciò sia imposto dalla legge.
ACCETTAZIONE NOMINA E DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA,
IMPARZIALITA' E RISERVATEZZA DEL MEDIATORE
IL/La sottoscritto/a ___________ ____________ C.F. _______ , iscritto/a nell'elenco dei Mediatori ____________________ nominato mediatore nella procedura di mediazione n._____________ del registro degli affari di mediazione
DICHIARA
- di accettare l'incarico di mediatore e di trovarsi nelle condizioni di indipendenza e imparzialità nei confronti delle parti della procedura;
- di accettare integralmente il Regolamento di Mediazione e il Codice etico di ___________;
- di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità prevista dal codice etico di _____________ e/o, quando pertinente, dai codici deontologici di appartenenza;
- di impegnarsi a comunicare immediatamente al Responsabile dell’organismo di ____________- e alle parti tutte le circostanze, emerse durante la procedura, idonee ad incidere sulla sua indipendenza e imparzialità;
- di obbligarsi al dovere di riservatezza.
Luogo e data ________________________________
Firma del Mediatore
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Siamo un team di mediatori con una esperienza pluriennale e con una formazione qualificata, in grado di affrontare e risolvere in tempi brevi qualsiasi tipo di controversia, assicurando alle parti una pronta e soddisfacente definizione in tutte le materie previste dalla normativa vigente.
Siamo animati dalla passione per una professione nuova, che abbiamo abbracciato con entusiasmo e che, nell’epoca della tecnologia in cui tutti temono di essere sostituiti da una IA, ci rassicura, nella consapevolezza che non corriamo questo rischio, dal momento che il nostro compito richiede doti di umanità ed empatia, indispensabili se si vuole raggiungere il risultato che ci prefiggiamo, e cioè quello di un accordo che faccia sentire tutti vincitori e che soprattutto sia duraturo.
Responsabile dell’Organismo è l’Avv. Anna Laura Tocco, Mediatrice e Formatrice accreditata presso il Ministero della Giustizia, già referente della sede di Formia dell’Organismo C.R.I.S.I. Scarl Onlus, fondatrice della Associazione Kairos, pioniera sul territorio nella divulgazione della cultura della pacificazione dei conflitti, che da circa trenta anni organizza eventi formativi e convegni accreditati per gli operatori del settore.
Ha collaborato per molti anni con la rivista scientifica MEDIARES ed è autrice di varie pubblicazioni e testi , tra i quali nel 2023, L’arte di mediare Un’altra giustizia è possibile Edizioni Primiceri – Biblioteca Filosofica.




